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La Legge di Stabilità, approvata in via definitiva a fine dicembre, ha prorogato la detrazione fiscale del 65 % per gli interventi di efficienza energetica fino al 31 dicembre 2014.


Dopo tali date, la percentuale di agevolazione fiscale scenderà al 50%.




Cos’è la detrazione fiscale del 65%?
Un’agevolazione fiscale per mezzo di una detrazione di imposta sui redditi:
IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche)
IRES (imposta sul reddito delle società)
La detrazione, pari al 65% delle spese sostenute (iva inclusa), consiste nella riduzione dell’Irpef o dell’Ires per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In quali casi si ha diritto alla detrazione?
Nei casi in cui si sostengano spese riferite alla riduzione del riscaldamento e del miglioramento energetico oppure alla climatizzazione invernale nonché all’installazione di pannelli solari. Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e devono riguardare strutture opache orizzontali, verticali e infissi che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
Esempio:
SOSTITUZIONE DI FINESTRE COMPRENSIVE DEGLI INFISSI
INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI
SOSTITUZIONE CALDAIA O IMPIANTO INVERNALE DI RISCALDAMENTO

Come si effettuano i pagamenti?
I contribuenti non titolari e titolari di reddito d’impresa non hanno gli stessi obblighi, i primi devono effettuare i pagamenti con bonifico dedicato bancario o postale, per tutti gli altri non sono previsti tali obblighi.

Il soggetto non proprietario può usufruire della detrazione?
Possono usufruire della detrazione i contribuenti residenti e non residenti che possiedono l’immobile a qualsiasi titolo: le persone fisiche, i contribuenti con reddito di impresa, le associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati, i titolari di diritto sull’immobile, i condomini, gli inquilini, chi detiene l’immobile in comodato. In altre parole i benefici spettano a chi utilizza l’immobile, sono ammessi anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento che sostengano le spese.

Bisogna fare qualche comunicazione ad Enti?
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere in via telematica all’ENEA la scheda informativa (Allegato F) relativa agli interventi realizzati.

Viene prevista l’applicazione dell’Iva agevolata al 10% sugli infissi?
Nel caso in cui l’intervento di riqualificazione energetica preveda una ristrutturazione edilizia o opere di restauro e risanamento conservativo con relativa documentazione allegata che attesti l’intervento, per tutti i beni di valore significativo (tra i quali infissi e accessori), è prevista l’applicazione dell’IVA agevolata al 10%.

*Non possono usufruire dell’agevolazione fiscale le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita su “immobili merce” anche se sono previsti lavori di riqualificazione energetica.

 
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